Omesso versamento dell’assegno di mantenimento.

La Sesta Sezione penale ha affermato che: “In tema di delitti contro la famiglia, non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all’art. 570-bis c.p., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l’adempimento di un’obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto”.

( Corte di Cassazione Penale, 8 gennaio 2026, sentenza n. 534)

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