Dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero di persone singole residenti in Italia.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha dichiarato” l’illegittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell’istituto dell’adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.”
(Corte Costituzionale, 21 marzo 2025, sentenza n. 33)
